Art. 83.
(Durata dell'incarico e temporaneità della funzione).

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Durata dell'incarico e temporaneità della funzione»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I presidenti delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso l'organo giurisdizionale di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente»;

          c) il comma 5 è abrogato.